CORSI ANTINCENDIO

Si organizzano, in collaborazione con la Formawork SRL, corsi per addetti antincendio per aziende a rischio basso, medio ed elevato. I corsi si svolgono direttamente presso le aziende.

Per approfondimenti relativamente agli obblighi formativi si invita a leggere quanto riportato di seguito.

Secondo il comma 1, lettera b, dell’art.18 del D.lgs 81/2008 il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di gestione delle emergenze.

Secondo l’articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998 i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX allo stesso decreto, questa formazione deve essere correlata alla tipologia di attività e al livello di rischio di incendio così come affermato al punto 9.1 dell’allegato IX al D.M 10 marzo 1998. Per la classificazione del rischio incendio si utilizza l’allegato 1 e 9 del D.M. 10/03/1998.

La durata dei corsi di formazione iniziale è definita dal punto 9.5 del D.M 10 marzo 1998:

  • Per il rischio incendio basso sono previste 2h di teoria più di 2h di esercitazioni pratiche.
  • Per il rischio incendio medio sono previste 5h di teoria più di 3h di esercitazioni pratiche.
  • Per il rischio incendio alto sono previste 12h di teoria più di 4h di esercitazioni pratiche.

Relativamente alla formazione di aggiornamento mancano fonti di normative precise, normalmente si utilizza come riferimento la Circolare 27/01/2012 di risposta ad un quesito del Comando di Forlì Cesena, in tale circolare si afferma che 3 anni di durata per la formazione iniziale antincendio sono congrui così come avviene per i corsi di primo soccorso.

Relativamente alla durata dei corsi di aggiornamento anche qui mancano fonti normative precise ci sia rifà alla Circolare prot.5987 del 23 febbraio 2011 la quale afferma che la durata dei corsi di aggiornamento debba essere come di seguito riportato:

  • per il rischio basso 2h di durata;
  • per il rischio medio 2h di teoria più 3h di esercitazioni pratiche;
  • per il rischio alto 5h di teoria più 3h di esercitazioni pratiche.

Il numero di addetti antincendio non è definito da norme dello stato, s’indica generalmente un numero minimo di due addetti ogni dieci dipendenti, nelle aziende fino a 5 dipendenti il ruolo di addetto antincendio può essere ricoperto dallo stesso datore di lavoro.

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