CORSI SULLA SEGNALETICA DEI CANTIERI STRADALI
Si organizzano corsi di formazione per gli operatori coinvolti nella segnalazione dei cantieri mobili o fissi in ambito stradale in collaborazione con la Formawork srl, tali corsi hanno una durata di 8h per gli operativi e di 12h per i preposti e vengono svolti nei giorni feriali normalmente presso la sede delle stesse aziende che fanno richiesta.
Per approfondimenti relativamente alla formazione degli operatori che svolgono lavori in ambito stradale si invita a leggere quanto segue.
Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e delle Infrastrutture ha introdotto nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei cantieri stradali, tale decreto è entrato in vigore il 20 aprile 2013.
Tale decreto impone:
- Dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, criteri che sono indicati nell’allegato I al Decreto.
- L’obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stessa.
- Alle aziende di fornire indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale a norma di legge. Si fa presente che i vecchi indumenti a norma secondo la UNI EN 471:2008 devono essere sostituiti con indumenti in conformità alla norma UNI EN 20471:2013. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade di scorrimento si devono utilizzare indumenti di classe 3, negli altri casi gli indumenti devono essere di classe 2, si fa presente che non si possono più usare indumenti di classe 1 e le bretelle.
Qui di seguito un elenco, non esaustivo, di soggetti che rientrano in questo obbligo formativo:
- imprese appaltatrici di lavori stradali;
- imprese esecutrici di lavori stradali;
- imprese affidatarie dei lavori su strada;
- imprese che si occupano di installazione e/o manutenzione di fognature, gas, linee elettriche, linee telefoniche, linee dell’acqua;
- imprese che si occupano di manutenzioni o installazioni di tipo opere di idrauliche;
- imprese che asfaltano le strade o cantonieri stradali;
- imprese edili che effettuano qualsiasi tipologia di lavori su strada;
- ausiliari della viabilità;
- imprese che si occupano di segnaletica stradale;
- imprese di manutenzione di aree verdi;
- imprese di soccorso stradale;
- imprese adibite alla posa delle barriere stradali e delle condotte.
I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del citato Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla frequenza corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 20 aprile 2015.
I corsi hanno una durata di:
- 8h per gli operativi:
- teoria
- 1h modulo giuridico normativo;
- 3h modulo tecnico;
- pratica
- 4h di esercitazioni pratiche;
- 12h per i preposti:
- teoria
- 3h modulo giuridico normativo;
- 5h modulo tecnico;
- pratica
- 4h di esercitazioni pratiche.
Ogni 4 anni è previsto un aggiornamento di 3h di cui 1h di contenuti tecnico-pratici in caso di modifiche normative.
L’esame consiste in:
- un questionario a risposta multipla al termine dei due moduli teorici, il 70% delle risposte esatte consente il passaggio alla parte pratica del corso, in caso di mancato superamento è necessario ripetere entrambi i moduli teorici;
- in una prova pratica di verifica finale consistente in una simulazione in area dedicata relativamente all’installazione e rimozione di un cantieri per ogni tipologia di strada, il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.



