CORSO GAS TOSSICI

Si organizzano corsi di preparazione al conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici, in conformità R.D. n.147 del 9 gennaio 1927, in collaborazione con la Formawork srl e con le autoscuole con le quali è stata avviata una collaborazione nelle provincie di Milano, Varese, Lecco, Monza, Alessandria.

Sono definiti gas tossici le seguenti materie: Acido Cianidrico, Ammoniaca, Anidride Solforosa, Benzine contenenti  composti organometallici o alte sostanze tossiche, Cianuri, Cloro, Cloropicrina, Cianogeno, Etere Ciano-Carbonico, Fosgene, Isonitrili, Ossido di Etilene, Piombo Tetraetile, Solfuro di Carbonio, Idrogeno Fosforato, Bromuro di Metile, Piombo Tetrametile, Solfato di Metile,  Cloruro di Metile, Acido Fluoridrico, Trifluoruro di Boro, Metilmercaptano, Tetraidrotiofene, Dimetilsolfuro, Etilisopropilsolfuro, Etilmercaptano, Dietilsolfuro.

Il corso prevede:

  • una parte comune di durata 20h;
  • una parte specifica, per ogni gas, di durata 4h.

Per approfondimenti in merito ai gas tossici si invita a leggere quanto segue.

Le norme relative all’impiego dei gas tossici sono contenute nel R.D. n.147 del 9 gennaio 1927 in applicazione di quanto prescritto  dall’art.57 del TULPS (R.D. n° 1848 del 6 Novembre 1926).

Si definisce gas tossico(vedi art.1 del R.D n°147 del 9-01-1927):

  1. a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  2. b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza e per l’ incolumità pubblica.

I gas tossici, ad oggi riconosciuti, che sono riportati in tabella al D.M 6 Febbraio 1935 e nelle successive modifiche, sono ventisette.

Per IMPIEGO ai sensi del R.D. n.147 del 9 gennaio 1927 si deve intendere la PRODUZIONE, l’UTILIZZO, la CUSTODIA, la CONSERVAZIONE ed il TRASPORTO.

Per potere IMPIEGARE i gas tossici bisogna possedere il cosiddetto “patentino gas tossici” che viene rilasciato dall’azienda sanitaria locale ora ATS , ma per poterlo conseguire è necessario possedere dei requisiti :

  • psicofisici tramite la presentazione di documentazione medica;
  • tecnici che si dimostrano tramite il superamento di un’ esame di idoneità tecnica.

Il patentino è richiesto anche a coloro che IMPIEGANO i gas tossici anche se possesso di laurea come affermato dalla circolare ministero di grazia e giustizia  7/56/23712 del 1°giugno 1975.

Il patentino è specifico per il gas per cui si è sostenuto l’esame, se è necessario manipolare diversi gas, bisognerà ottenere un patentino per ogni gas utilizzato, in una sessione di esame si può ottenere l’idoneità tecnica per più gas.

Per potere dimostrare, il requisito tecnico,  bisogna fare domanda di esame all’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo di Provincia che sia anche sede di esami, in questa domanda bisogna riportare:

  • l’età, si fa presente che bisogna avere almeno 21 anni, se si possiedono 18 anni occorre il consenso dei genitori;
  • il titolo di studio;
  • di non avere avuto condanne penali.

Alla domanda bisogna allegare una foto e un certificato medico militare o di un ufficiale sanitario, con firma legalizzata e di data non anteriore ad 1 mese, dal quale risulti che il soggetto :

  • non sia affetto da malattie fisiche o mentali;
  • non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie;
  • non presenti segni di intossicazione da droga o alcol;
  • ha integro il senso olfattorio e le pervietà nasali;
  • percepisca la voce afona ad almeno 8 metri di distanza da ciascuno orecchio;
  • possieda il visus complessivo non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Il modello del certificato medico lo si trova all’allegato 5° del D.M. 9 maggio 1927.

Gli esami normalmente vengono calendarizzati a aprile-maggio e ottobre-novembre.

La commissione  di esame è composta da funzionario di pubblica sicurezza, un chimico dell’ARPA, un ufficiale dei vigili del fuoco, un dirigente del servizio sanitario. L’esame è sia orale che pratico.

L’esame orale, di durata tra i 20 ed i 30 minuti, verte su:

  • conoscenza del regolamento R.D. 147 del 9/01/1927;
  • nozioni elementari sulla preparazione dei gas tossici e sui rischi connessi;
  • nozioni sull’azione tossica, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelativa;
  • modalità relative alla manipolazione dei gas tossici di cui si chiede l’abilitazione;
  • modalità relative all’utilizzo dei gas tossici di cui si chiede l’abilitazione;
  • mezzi di protezione personale e norme di sicurezza.

 

La prova pratica verte:

  • sulle tecniche di manipolazione connesse alla conservazione, custodia, trasporto;
  • sulle tecniche di utilizzo del gas;
  • sull’impiego delle maschere ed apparati contro i gas.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per la prova pratica, l’esame si considera superato se si ottengono:

  • 6 punti su 10 per la prova orale;
  • 6 punti su 10 per la prova pratica;
  • 7/10 nel complesso orale + pratica;

Il facsimile del patentino lo si trova nell’allegato 4° del D.M. 9 maggio 1927.

Questo patentino è soggetto a revisione periodica ogni 5 anni, sei mesi prima della scadenza, dietro richiesta ufficiale dall’ente che emise il titolo, l’abilitazione deve essere consegnata insieme ad un certificato medico e ad un certificato penale di data non anteriore ai 2 mesi (oggi si usa l’autocertificazione), se permangono i requisiti viene rilasciato un altro patentino; la revisione non prevede esami tecnici .

Il soggetto non più interessato a mantenere l’abilitazione può fare richiesta scritta di rinuncia all’azienda sanitaria locale, naturalmente la procedura prevede la consegna del titolo.

Il soggetto che non presenta né richiesta di revisione né richiesta di rinuncia perde il titolo e in caso di volontà di riacquisirlo deve ripetere l’esame di idoneità tecnica.

La patente di abilitazione può essere revocata :

  • per revisione bocciata;
  • se il soggetto non si presenta alla revisione senza un giustificato motivo;
  • per ammonizione o vigilanza da parte della Pubblica Autorità di sicurezza;
  • per condanne per ubriachezza o per falsità ideologica in atto pubblico;
  • per condanne per delitti previsti nel codice penale libro secondo;
  • a coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove per imputazioni per uno dei delitti del punto precedente;
  • a coloro che non possono provare la loro buona condotta;
  • alla persona dedita all’ubriachezza;
  • quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell’articolo 57 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Come si intuisce da quanto affermato sopra il settore dei gas tossici è completamente normato e nulla è lasciato al caso o alla libera interpretazione, infatti la pubblica autorità dispone che l’impiego dei gas tossici sia vincolato, tranne alcuni casi in deroga, all’ottenimento di determinate “autorizzazioni” o “licenze”, di seguito elencate:

  1. Nulla osta per l’acquisto dei gas tossici (art.55-56 R.D. n147 9 gennaio 1927) da richiedere alla questura oppure al commissariato oppure tramite lo sportello telematico per le attività produttive (SUAP) dietro parere dell’ASL. Il nulla osta viene rilasciato solo a chi dimostri di averne necessità nella propria professione, con l’obbligo di non vendere o cedere il quantitativo acquistato.
  1. Abilitazione all’impiego dei gas tossici.
  2. Autorizzazione per impiegare il gas tossico, da richiedere al sindaco .
  3. Autorizzazione per la detenzione o il deposito del gas tossico, da richiedere al sindaco.
  4. Licenza di trasporto dei gas tossici, rilasciata dalla questura o dal commissariato dietro presentazione di una domanda con marca da bollo (2 x16 euro) da parte di soggetto abilitato all’impiego, fotocopia del libretto di circolazione del veicolo, elenco del personale abilitato alla guida del veicolo ed in possesso del CFP ADR, elenco delle ditte fornitrici del gas.
  5. Licenza per l’utilizzo dei gas tossici in un luogo abitato o in aperta campagna. La richiesta va presentata almeno 48 h prima se l’utilizzo deve avvenire in luogo abitato, 3 giorni prima in caso di utilizzo in aperta campagna.

Chi impiega gas tossici senza autorizzazione è soggetto all’arresto fino a 3 mesi e all’ammenda da 206,58 euro.

Le contravvenzioni alle disposizioni del R.D.  sono punite con pene che prevedono l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 258,23 euro  a 1023,91 euro (vedi art.69 TULPS).

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