CORSO SCORTA AI TRASPORTI ECCEZIONALI

Si organizzano corsi, della durata di 16h, per la preparazione all’esame per l’ottenimento dell’attestato di scorta tecnica in conformità al D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992. I corsi vengono svolti presso la sede delle autoscuole con le quali è stata avviata una collaborazione nelle provincie di Varese, Milano, Monza, Lecco, Alessandria.

I corsi sono normalmente svolti la sera dei giorni feriali oppure di sabato e/o domenica.

Per approfondimenti s’invita a leggere quanto segue.

La funzione del personale di​ scorta​ tecnica​ ​è:

  • presegnalazione, a debita distanza, del veicolo, consentendone una più facile individuazione e visualizzazione;
  • assistenza tecnico-logistica nella marcia;
  • disciplina della circolazione lungo l’itinerario autorizzato, facendo uso, se necessario, della paletta di segnalazione di cui all’allegato E del Disciplinare tecnico .

L’attività di disciplina del traffico, che può essere realizzata solo da personale dotato di abilitazione in corso di validità, si concretizza nell’attuazione di tutti gli interventi necessari a:

  • pilotare il traffico, cioè guidarlo lungo un certo percorso, condizionandone l’andatura (riduzione di velocità, percorsi obbligati, ecc.) o vincolandolo nell’effettuazione di determinate manovre (es. divieto di sorpasso, ecc.);
  • regolare il traffico, cioè disciplinare la marcia o l’arresto dei veicoli in transito.

Le prove di esame per il rilascio dell’attestato:

  • consistono in:
    • una prova scritta mediante quiz,
    • un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato B del disciplinare tecnico, cui possono accedervi solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta;
  • una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici.

I candidati che non hanno superato l’esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, da sostenersi non prima di tre mesi dalla precedente.

I candidati che hanno sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell’ultimo esame non superato.

La commissione d’esame per il rilascio dell’attestato è composta da:

  • un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente,
  • due membri appartenenti alla polizia stradale con qualifica direttiva,
  • un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-UTG del luogo in cui viene svolto l’esame.

Al termine di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento di polizia stradale rilascia agli interessati l’attestato di abilitazione che ha validità 5 anni, con scadenza indicata sul documento, ed è rinnovabile.

Presso ciascun compartimento di polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di ​ ​ scorta ​ ​ tecnica.

Il rinnovo dell’abilitazione, previa verifica della validità del titolo di guida, avviene a seguito esito favorevole di esame.

L’esame per il rinnovo dell’abilitazione:

  • ha per oggetto le stesse materie previste per il rilascio, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta;
  • consiste in un colloquio orale e in una prova pratica analoga a quella di primo rilascio;
  • può essere sostenuto dopo la scadenza dell’abilitazione, ovvero nei cinque mesi che la precedono con validità decorrente comunque dalla data di iniziale scadenza. In tal caso però se il candidato non supera il colloquio l’abilitazione deve essere immediatamente revocata.

Il servizio di scorta è previsto nei seguenti casi (c. 3 dell’art.16 del Reg. Cds):

  1. larghezza di corsia inferiore a 3 m (o 3,5 m se il trasporto è eccezionale anche in larghezza), si ricorda che i moduli di corsia sono 2.75 -3-3.25-3.5.3.75 così come affermato all’art.140 reg. Cds;
  2. fascia di ingombro del veicolo superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm;
  3. veicolo di larghezza superiore a 3 m ;
  4. veicoli di larghezza superiore a 3.2 m per veicoli sgombraneve o che trasportano carri ferroviari;
  5. veicolo di lunghezza superiore a 25 m;
  6. veicolo con velocità inferiore a 30 km/h;
  7. veicolo con velocità inferiore a 40 su autostrade e strade extraurbane principali;
  8. carico con sporgenza posteriore superiore a 4/10 della lunghezza del veicolo;
  9. carico con sporgenza anteriore superiore a 2,5 m rispetto al limite anteriore del veicolo;
  10. veicoli larghi fino a 4,5 m e lunghi fino a 35 m su autostrade e strade extraurbane principali oppure fino a 4 m e lunghi fino a 30 m sulle altre strade

Non è necessaria la scorta:

  • per i veicoli eccezionali solo per massa salvo il caso in cui
    • siano costretti a marciare:
      • a meno di 40 km/h sulle autostrade o strade extraurbane,
      • a meno di 30 km/h per le altre strade);
    • quando, pur trattandosi di veicoli o di trasporti eccezionali per dimensioni non ricorre nessuna delle condizioni dal punto a) al punto j);
  • quando trattasi di veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, qualunque siano la massa e le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale che viene effettuato.

Le ​ ​ scorte ​ ​ tecniche ​ ​a veicoli o a trasporti eccezionali possono essere effettuate solo da personale abilitato appartenente ad imprese autorizzate a svolgere tale attività.

L’autorizzazione al servizio di scorta è rilasciata dal prefetto a imprese:

  • che esercitano attività di ​ ​ scorta ​ ​ tecnica ​ ​per conto di terzi,
  • di trasporto che svolgono tale attività per proprie esigenze.

Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti economici e professionali richiesti e di un numero sufficiente di veicoli attrezzati e di personale abilitato.

L’autorizzazione dura 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Può essere sospesa o revocata dal prefetto in caso di gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di scorta o per sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti.

Nel provvedimento autorizzativo che impone la ​ ​scorta  tecnica, l’ente proprietario o concessionario deve, perciò, fare generico riferimento alle disposizioni del citato Disciplinare, senza possibilità di prescrizioni sul numero dei veicoli di scorta e delle persone abilitate.

In talune situazioni il capo ​ scorta ​tecnica, prima dell’inizio del viaggio, deve informare gli organi di polizia stradale competenti per territorio precisando data e ora di inizio del viaggio assieme alle generalità del capo scorta designato attenendosi ai seguenti criteri (art. 16, c. 4 e c.5, regolamento Cds):

  • con preavviso di 24h quando il viaggio è effettuato su autostrade o strade extraurbane principali, o altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, con veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
  • con preavviso di 3 giorni quando il viaggio è effettuato su altre strade o tratti di strade diverse dalle precedenti con veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m. In questi casi gli organi di polizia stradale, oltre che intervenire prima della partenza per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire possono imporre all’impresa autorizzata che effettua la scorta particolari modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
  • con preavviso di 5 giorni quando è necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura completa della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora. In questo caso gli organi di polizia stradale possono, se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della ​ ​ scorta ​ ​ tecnica ​ ​a coadiuvare il personale di polizia o a eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni. Solo in via del tutto eccezionale la scorta può essere svolta soltanto da operatori di polizia, con spese interamente a carico dell’impresa richiedente.

Analoga informazione deve essere data nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9h: il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l’orario di inizio e fine della sosta.

Come previsto dall’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2014  le date delle prove di esame per il conseguimento e il rinnovo dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio scorta tecnica ai veicoli e ai trasporti eccezionali ​sono fissate direttamente dal dirigente di ciascun compartimento, con cadenza almeno trimestrale, sulla base del numero di istanze presentate.

ADRCORSI S.A.S. di Davide Claudio Francesco Aufiero & C.
P.IVA 03995510124
Cislago (VA)
+39.393.4034609
+39.02.23054012
(dalle ore 10 alle ore 16)

© Copyright :
ADRCORSI S.A.S. di Davide Claudio Francesco Aufiero & C