CONSULENZA ADR

L’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) è un accordo europeo sul trasporto di merce pericoloso su strada, ogni 2 anni viene aggiornato, l’aggiornamento del 2019 cioè l’ADR 2019 ha esteso l’obbligo di nomina del consulente ADR alle attività che spediscono cioè alle imprese che spediscono sia in conto proprio sia in conto

terzi, quindi ad esempio:

– un’impresa che vende un prodotto pericoloso che viene trasportato da un vettore deve nominare il consulente oppure,

-un’impresa che trasporta da un luogo ad un altro in autonomia cioè con i propri mezzi un prodotto pericoloso deve nominare il consulente ADR.

 

Le attuali norme nazioni non esentano dalla nomina del consulente ADR neanche per i casi

di trasporti in esenzione per quantità limita, per esenzione parziale, per disposizioni speciali o per quantità esente quindi l’obbligo di nomina consulente ADR entro il 31/12/2022 vale anche  per le imprese che:

– spediscono, frequentemente o meno, merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 A.D. R (esenzione parziale detta esenzione per unità di trasporto) ;

– spediscono, frequentemente o meno, merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 A.D.R (esenzione
per disposizione speciale, esenzione per quantità limitata, esenzione per quantità esente).

 

Per giustificare quanto affermato sopra si specifica quanto segue:

-L’esenzione del D.M. 4 luglio 2000 (24 operazioni annue, massimo 3 operazioni/mese, massimo 180 t/anno) si applica alle imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa (in ambito nazional) ed alle imprese che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa, non è citato

lo speditore.

-Le esenzioni riportate nell’art.2 D.lgs n°40 del 4 febbraio 2000 si riferisce alle imprese, che effettuano trasporti di merci pericolose oppure operazioni di carico e di scarico, al di sotto dei limiti di esenzione parziale o di esenzione per quantità limitata (la quantità esente non citata), l’esenzione non parla di speditori almeno fino all’adozione di provvedimenti di cui ai commi 4 e 10 decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del D.lgs 35/2010.

-Ai sensi della sezione 1.8.3.2 l’autorità italiana non ha ancora definito l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente per le imprese che spediscono merci in esenzione per quantità limitata, per esenzione parziale, per quantità esente o per esenzione da disposizione speciale quindi si applicano, a causa di mancanza di provvedimento del ministero italiano, le disposizioni del D.lgs 40/2020 prima citato.
Il ministero dei trasporti ha emanato in data 21 dicembre 2022 una circolare che afferma che le aziende che spediscono in quantità limitata, in quantità esente, in esenzione parziale o le aziende che spediscono merci che rientrano in qualche disposizione speciale sono esentate dalla nomina del consulente ADR, quindi esattamente il contrario di quanto sopra affermato. Si attendono interventi normativi in merito perché  una circolare ministeriale per la verità non ha valore di legge.

Qui è possibile scaricare tale circolare.

 

Si offre la presa in carico del ruolo di consulente ADR in conformità alle normative vigenti.

Il servizio di consulenza ADR base comprende :

  • la comunicazione di nomina del consulente ADR, tramite raccomanda a/r, all’Ufficio della Motorizzazione Civile di competenza;
  • l’identificazione e la classificazione delle merci pericolose coinvolte nell’attività aziendale;
  • la verifica dell’idoneità degli imballaggi, dei sovraimballaggi, dei colli, delle cisterne, dei contenitori;
  • la verifica dell’idoneità dei documenti di trasporto stradali;
  • la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e dell’equipaggiamento, obbligatorio, a bordo degli stessi;
  • la stesura della relazione iniziale ADR;
  • la stesura della relazione annuale ADR;
  • la stesura di eventuali Piani Security previsti dal 1.10.3.2 ADR ;
  • l’invio, tramite email, di aggiornamenti normativi;
  • l’ispezione iniziale presso la sede dell’azienda;
  • la stesura delle procedure operative per i vari operatori coinvolti nella movimentazione delle merci;
  • la stesura di eventuali relazioni di incidente ADR previste dal 1.8.5 ADR.

Il servizio di consulenza PLUS prevede, oltre ai servizi sopra esposti, anche:

  • la consulenza sul trasporto degli esplosivi in conformità al TULPS:
  • lo svolgimento dei corsi di formazione obbligatori, per tutto il personale, relativamente al trasporto di merci pericolose;
  • la consulenza in ambito legge Seveso, reg.1271/2008 (CLP), reg. 1970/2006 (REACH) ed in ambito chimico industriale.

Per approfondimenti relativamente all’obbligo di nomina del consulente ADR ed ai compiti dello stesso si invita a leggere quanto segue.

ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”, questo accordo è stato firmato a Ginevra il 30 Settembre 1947 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962, l’accordo è composto da 17 articoli e da un protocollo d’intesa, che demanda tutte le disposizioni a due allegati.

Con la direttiva 94/55/CEE del 21/11/1994, che è stata recepita in Italia con D.M. 4 settembre 1996, l’ADR si applica anche a trasporti nazionali  di merci pericolosa.

La figura del Consulente ADR è stata introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 04 febbraio 2000 e aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010).

Secondo l’articolo 11 del D.lgs n.35 del 27 gennaio 2010 questa figura è obbligatoria per tutte le aziende che svolgono una delle seguenti attività legate alle merci pericolose:

  • trasporto;
  • imballaggio;
  • carico, riempimento e/o scarico;

L’ADR come anche il suddetto decreto non fanno distinzione alcuna se il trasporto avviene per conto proprio o in conto terzi. I soggetti che non si occupano di almeno una delle attività sopra riportate sono esonerati dal nominare il consulente ADR ma questo non deve lasciare intendere che tali soggetti siano sollevati da rispetto di tutti i dettami previsti dalle normative sul trasporto, si citano degli esempi:

  • al capitolo 1.3 ADR si afferma che gli operatori di cui al capitolo 1.4 ADR cioè lo speditori o il mittente, il trasportatore, il destinatario, il caricatore, l’imballatore, il riempitore, il gestore container-cisterna o di cisterna mobile, lo scaricatore devono essere formati in modo rispondente alle esigenze che le loro attività e le loro responsabilità comportano durante la movimentazione delle merci pericolose. La formazione deve riguardare anche le disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose.
  • al paragrafo 8.2.3 ADR si afferma che tutto il personale, diverso dai conducenti, coinvolto con il trasporto di merci pericolose deve riceve una formazione congrua alle rispettive responsabilità e funzioni.
  • al capitolo 1.4 ADR si afferma che gli speditori cioè i mittenti devono:
    • assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto;
    • fornire se necessario i documenti di trasporto, le autorizzazioni o le approvazioni se previste;
    • utilizzare imballaggi adatti al trasporto delle materie in esso contenute e recanti i prescritti marchi previsti dall’ADR.

Secondo il comma 9 dell’articolo 168 del Codice della Strada chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ad esempio le prescrizioni relative ai dispositivi di equipaggiamento e di protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 345.35 a 1376.55 euro. Il fatto che venga citata la segnalazione dei colli, che rimane di responsabilità dello speditore, è indice del fatto che anche gli speditori e i mittenti sono soggetti sanzionabili ai sensi del c.9 art.168 Cds.

Come previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del D.lgs 35/2010, le aziende obbligate alla nomina del consulente ADR in caso d’inadempienza sono passibili di sanzione amministrativa, da parte del prefetto, per un importo che va 6000 a 36 000 euro.

Esistono una serie di situazioni in deroga dalla nomina del consulente ADR come di seguito riportato:

  • Trasporti in esenzione per parziale 1.1.3.6 ADR

Si tratta di trasporti di colli conformi in ADR ma in quantità limita. Per comprendere il funzionamento di questa esenzione si prenda a riferimento la colonna 15 della tabella A all’interno della normativa ADR, in questa colonna viene riportato un codice chiamato “Categoria di Trasporto”, questo codice è rappresentato da un numero che va da 0 a 4 e serve al funzionamento dell’esenzione parziale, per potere applicare questo tipo di esenzione la merce trasportata deve essere di categoria di trasporto diversa da zero.

Qui di seguito vengono riportare le quantità massime consentite sulla base della categoria di trasporto della sostanza:

  • per la categoria 1 massimo 20 Kg o Litri, per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima è di 50 Kg;
  • per la categoria 2 massimo 333 Kg o Litri;
  • per la categoria 3 massimo 1000 Kg o Litri;
  • per la categoria 4 non vi sono limiti di quantità.

I limiti quantitativi visti sopra si riferiscono alla:

  • massa lorda per gli oggetti (per gli oggetti della classe 1 cioè gli esplosivi ci si riferisce alla massa netta);
  • massa netta per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti;
  • quantità totale in litri contenuta nell’imballaggio per i liquidi;
  • capacità in acqua del recipiente per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione.

Quando si trasportano contemporaneamente, sullo stesso veicolo, merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto bisogna sommare:

  • la quantità di materie e/o oggetti di categoria 1 e moltiplicarla per 50;
  • la quantità di materie e/o oggetti di categoria 2 e moltiplicarla per 3;
  • la quantità di materie e/o oggetti di categoria 3 e moltiplicarla per 1.

La somma di cui sopra non deve superare il valore 1000 altrimenti non si può  beneficiare dell’esenzione, si fa notare che non sono 1000 Kg o 1000 L  ma è un numero senza unità di misura.

  • Esenzione per quantità limita dentro l’imballaggio: Si tratta d’imballaggi contenenti piccole quantità di merce, una quantità che non deve superare il valore riportata nella colonna 7a della tabella A della normativa ADR, raccolti in un imballaggio esterno che non può “pesare” più di 30 kg lordi oppure sistemati in vassoi fasciati con involucro di tipo termo-retraibile, o estensibile,  in modo tale da non superare i 20 kg lordi (vedi 3.4 ADR).

Non tutte le merci sono trasportabili secondo questa esenzione.

  • Esenzione per quantità esente

Si tratta di imballaggi delle dimensioni di un campioncino di profumo contenenti merci pericolose, contenuti a sua volta in scatole di cartone di ridotte dimensioni, non si possono trasportare più di 1000 colli se si vuole beneficiare di questa tipologia di esenzione.

La quantità massima che può essere contenuta nell’imballaggio primario e nel cartone dipende dal codice riportato nella colonna 7b della tabella A della normativa ADR, si fa presente che comunque le quantità in gioco:

  • per l’imballaggio primario variano da 1 ml a 30 ml, se si tratta di liquido o di gas, o da 1 g a 30 g, se si tratta di solidi;
  • per l’imballaggio secondario variano da 300 ml a 1000 ml, se si tratta di liquido o di gas, o da 300 g a 1000 g, se si tratta di solidi.
  • Esenzione per disposizioni speciali, come ad esempio:
  • L’acqua ossigenata contenente fino all’8% di Perossido di Idrogeno (vedi disposizione 65);
  • Le macchine frigorifere o i condizionatori contenenti gas non infiammabili e non tossici o comburenti in quantità inferiori a 12 Kg oppure contenenti meno di 12 Litri di Ammoniaca in soluzione (vedi disposizione 119);
  • La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l’1.5% di olio e al massimo l’11% di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile (disposizione 142);
  • Le bevande alcoliche contenenti al massimo il 24% in volume di alcol (disposizione 144);
  • Le bevande alcoliche contenenti più del 24% e al massimo il 70% di alcol in volume se contenute in imballaggi di capacità massima 250 L (vedi disposizione 145 per UN 3065);
  • L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale in modo tale che non possa liberare fibre (disposizione 168);
  • Pile o batterie al Litio metallico, o in lega di Litio, contenute o meno in un equipaggiamento oppure imballate con un equipaggiamento solo se il contenuto di Litio metallico non supera 1 grammo per quanto riguarda le pile o 2 grammi per quanto riguarda le batterie (vedi disposizione 188);
  • Pile o batterie al Litio Ionico, contenute o meno in un equipaggiamento oppure imballate con un equipaggiamento solo l’energia erogabile dal dispositivo non supera i 20 Wh per le pile e i 100 Wh per le batterie (vedi disposizione 188);
  • Le bombolette spray (aerosol) di capacità non superiore a 50 mL contenenti gas non tossico (vedi disposizione 190);
  • Lo zolfo in scaglie, pastiglie, perle, granuli (vedi disposizione 242);
  • Le macchine frigorifere o i condizionatori contenenti gas infiammabili e non tossici in quantità inferiore a 12 Kg (vedi disposizione 291);
  • L’Azoto Liquido contenuto in recipienti criogenici aperti (Dewar) di capacità massima di 1 Litro (vedi disposizione 345);
  • Le apparecchiature e gli oggetti contenenti non più di 1 Kg di Mercurio (vedi disposizione 366).
  • Merci pericolose solo per l’ambiente allo stato liquido classificate come UN 3082 se sono contenuti in imballaggi di capacità non superiore a 5 Litri (vedi disposizione 375);
  • Merci pericolose solo per l’ambiente allo stato solido classificate come UN 3077 se sono contenuti in imballaggi di capacità non superiore a 5 Kg (vedi disposizione 375);
  • Palline da Ping Pong fabbricate a partire da celluloide con massa netta non superiore a 3 grammi e 500 grammi netti per collo (vedi disposizione 383);
  • Le soluzioni di Formaldeide, non infiammabile, con meno del 25% di Formaldeide (vedi disposizione 533);
  • Capsule contenenti non più di 25 grammi di Biossido di Carbonio oppure non contenenti più di 0.75 grammi per ogni mL di capacità (vedi disposizione 584);
  • Le soluzioni di Acido Acetico contenenti al massimo il 10% in massa di Acido Acetico (vedi disposizione 597);
  • Il Cloruro di Ferro Esaidrato (vedi disposizione 590);
  • Gli accumulatori elettrici nuovi oppure usati non danneggiati riempiti di elettrolita liquido acido (vedi disposizione 598);
  • Asfalto fuso (vedi disposizione 643).
  • Trasporti particolari previsti dal comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs n.35 del 27-01-2010:
  • mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  • mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
  • mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
  • interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
  • Imprese che effettuano trasporti saltuari di merce poco pericolosa come da articolo 1 e 2 del D.M. n.90T del 4-07-2000, rientrano in questa deroga le imprese:
  • che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti della categoria di trasporto 3 del paragrafo 1.1.3.6 ADR (esenzione parziale);
  • che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa di materie od oggetti della categoria di trasporto 3 del paragrafo 1.1.3.6 ADR (esenzione parziale);
  • che effettuano operazioni di scarico di cisterne di materie della categoria di trasporto 3 del paragrafo 1.1.3.6 ADR (esenzione parziale);

La suddetta esenzione è operante se sussistono le seguenti condizioni:

  • massimo 3 operazioni/mese;
  • massimo di 24 operazioni/anno;
  • massimo 180 t/anno .

Diversamente che per le altre deroghe è previsto l’obbligo di comunicare ogni anno e per iscritto, all’Ufficio della Motorizzazione Civile, l’intenzione di avvalersi della facoltà di non nominare il consulente ADR; a questa comunicazione va allegata, se presente, la comunicazione inviata l’anno prima corredata delle annotazioni relative alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente. Si consiglia a seguito della comunicazione di predisporre una copia della comunicazione sulla quale verrà riportato la data dell’operazione di trasporto, il tipo di merce trasportata e la quantità della stessa. Ogni operazione di trasporto deve essere accompagnata dalla comunicazione prima citata.

Le aziende che non rientrano nelle deroghe devono:

  • comunicare entro 15 giorni dalla nomina del consulente ADR, le generalità del consulente all’ufficio periferico del Dipartimento per il Trasporto (Motorizzazione Civile) così come previsto dal comma 3 dell’articolo 11 del D.lgs n.35 del 27 gennaio 2010, in caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, da 2000 euro a 12 000 euro così come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo;
  • conservare la relazione iniziale ADR e la relazione annuale ADR per 5 anni, in caso di inosservanza si applica una sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, da 2000 euro a 12 000 euro così come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs n.35 del 27 gennaio 2010.

Il consulente ADR deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di Formazione Professionale” rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un apposito esame organizzato dagli Uffici delle Motorizzazioni Civili, tale certificato, una volta conseguito, deve essere rinnovato ogni 5 anni mediante superamento di un apposito esame, il ruolo di consulente ADR può essere svolto da:

  • legale rappresentante;
  • personale interno all’azienda;
  • personale esterno all’azienda.

COMPITI DEL CONSULENTE ADR

Le norme nazioni individuano delle particolari responsabilità del consulente ADR che in caso di inadempimento prevedono sanzioni particolarmente gravose come di seguito riportato:

  • il consulente ADR deve redigere una relazione iniziale entro 60 giorni dalla nomina e successivamente una relazione annuale , come previsto dal comma 5 art.11 del lgs n.35 del 27-01-2010, da consegnare entro il mese di febbraio dell’anno successivo così come precisato dal circolare MIT Circ. Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011, in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, da 4000  euro a 24 000 euro così come previsto dal comma 3 dell’art.12 D.lgs n.35 del 27-01-2010;
  • il consulente deve redigere e trasmettere, al legale rappresentante dell’azienda, la relazione d’incidente entro 45 giorni dal momento dell’incidente, come previsto dal comma 7 art.11 del lgs n.35 del 27-01-2010, in caso di inosservanza si applica una sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, da 4000 euro a 24 000 euro così come previsto dal comma 3 dell’art.12 D.lgs n.35 del 27-01-2010.

Molti altri sono i compiti del consulente, infatti al consulente compete l’analisi e la verifica:

  • delle procedure volte a far rispettare le norme in materia d’identificazione delle merci pericolose trasportate;
  • delle prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
  • delle procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto o per le operazioni di carico o scarico;
  • del possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e relativa registrazione;
  • delle procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

Sempre al consulente compete:

  • l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
  • la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
  • la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d’istruzioni dettagliate;
  • l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto, al carico o scarico di merci pericolose;
  • l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
  • l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.

Relativamente alla citata relazione di incidente questa va redatta se nel corso di un trasporto o di un’operazione di carico o di scarico effettuati dall’impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all’ambiente.

Più nello specifico la relazione di incidente va redatta se:

  • Si sono disperse merci pericolose:
  • delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguali o superiori a 50 kg o 50 litri;
  • della categoria di trasporto 2 in quantità uguali o superiori a 333 kg o 333 litri;
  • delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguali o superiori a 1.000 kg o 1.000 litri.
  • Vi è stato un rischio imminente di perdita del prodotto.
  • Si sono verificati danni fisici alle persone con un decesso o con ferite legate alle merci pericolose trasportate e quando le ferite:
  1. a) richiedono un trattamento medico intensivo;
  2. b) richiedono un’ospedalizzazione di almeno un giorno, oppure;
  3. c) causano l’inabilità per almeno tre giorni consecutivi.
  • Si sono verificati danni materiali o all’ambiente con un importo stimato dei danni superiore a 50 000 euro senza tenere conto dei danni subiti dai mezzi o all’infrastruttura stradale.
  • Si è verificato un intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza e si è provveduto ad un’evacuazione di persone o alla chiusura di percorsi destinati alla pubblica circolazione (strade/ferrovie) per almeno tre ore a causa del pericolo presentato dalle merci pericolose coinvolte.
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