CORSI E CONSULENZA CODICE IMDG
Si offrono i seguenti servizi separatamente o in contemporanea:
- consulenza relativa al trasporto di merci pericolose via mare in conformità al IMDG;
- svolgimento di corsi obbligatori di formazione iniziale della durata di 8h sul trasporto di merci pericolose via mare secondo il codice IMDG;
- svolgimento di corsi di aggiornamento normativo, della durata di 4h, sulle novità del codice IMDG obbligatori ogni 4 anni dopo la formazione iniziale.
Per approfondimenti in relazione alla normativa sul trasporto di merci pericolose via mare e alla relativa formazione si invita leggere quanto segue.
Il trasporto per mare delle merci pericolose è regolato dalle raccomandazioni elaborate dall’IMO (International Maritime Organization) che è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile per la “safety” e la “security” nel trasporto marittimo e per la prevenzione dell’inquinamento marino proveniente dalle navi.
L’IMO pubblica ogni 2 anni la “ International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code” cioè il c.d. “Codice IMDG”.
L’Italia ha definitivamente adottato il codice IMDG con il D.P.R. n.134 del 6 giugno 2005.
L’autorità competente, in Italia, relativamente al trasporto delle merci pericolose via mare è la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera.
Il codice IMDG non è l’unica fonte normativa in ambito trasporto merci pericolose via mare, si citano a titolo di esempio:
- la convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea-Convenzione sulla Salvaguardia della Vita Umana in Mare) che è stata adottata in Italia con la legge n.313 del 23-05-1980, questa convenzione stabilisce le norme minime per la costruzione, l’equipaggiamento e le modalità operative del personale al fine di salvaguardare la vita umana.
- la convenzione MARPOL (Marine Pollution) adottata dall’Italia con Legge n.462 del 28-09-1980, più in particolare l’annesso III della MARPOL, recepito dal Ministero della Marina con circolare n.45 del 1 luglio 1992, questa tratta gli aspetti più attinenti all’impatto ambientale dei prodotti chimici, in termini di inquinamento marino;
- la convenzione CSC (International Convetion for Safe Container), adottata dall’Italia con legge n.67 del 3 febbraio 1979, questo accordo nasce per mantenere elevato il livello di sicurezza nel trasporto e nella movimentazione dei containers;
- il codice IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) che è stato introdotto dall’IMO il 4 dicembre 2008 con la risoluzione MSC.268(85), è stato adottato in Italia con Decreto Dirigenziale 1340 del 30 novembre 2010, tale accordo tratta il trasporto marittimo di merci pericolose caricate alla rinfusa cioè direttamente nella stiva delle navi.
Relativamente alla formazione in ambito codice IMDG come previsto dalla Circolare n.23 del 24/11/2009 della Capitaneria di Porto il “personale a terra” impiegato deve ricevere una formazione di base, una formazione specifica in base alla funzioni svolte , una formazione sulla security come previsto dal capitolo 1.4 del codice IMDG, questa formazione deve essere aggiornata ogni 4 anni.
Il paragrafo 1.3.1.2 del codice IMDG indica come “personale a terra” i soggetti che:
- classificano merci pericolose e identificano la designazione ufficiale di trasporto delle merci pericolose;
- imballano merci pericolose;
- marcano, etichettano i colli di merci pericolose o che placcano le unità di carico o trasporto;
- caricano o scaricano Unità di trasporto merci;
- preparano i documenti di trasporto per merci pericolose;
- presentano merci pericolose al trasporto;
- accettano merci pericolose al trasporto;
- maneggiano merci pericolose durante il trasporto;
- preparano piani di carico/ stivaggio delle merci pericolose;
- caricano o scaricano merci pericolose dalle navi;
- trasportano merci pericolose;
- fanno osservare o sorvegliano o ispezionano per la conformità a regole e regolamenti;
- sono coinvolti nel trasporto delle merci pericolose.
Per inciso la formazione è obbligatoria anche per il personale coinvolto nel trasporto delle merci pericolose in quantità limita o in quantità esente.
Ai fini di meglio comprendere se l’attività dell’azienda rientra o meno nei dettami del codice IMDG, si riportano di seguito una serie di situazioni in deroga dalla normativa:
- L’acqua ossigenata contenente fino all’8% di Perossido di Idrogeno (vedi disposizione 65).
- Le macchine frigorifere o i condizionatori contenenti gas non infiammabili e non tossici in quantità inferiore a 12 Kg oppure contenenti meno di 12 Litri di Ammoniaca in soluzione (vedi disposizione 119).
- La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l’1.5% di olio e al massimo l’11% di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile, accompagnata da un certificato dello speditore attestante che la materia, come presentata per la spedizione, soddisfa questo requisito (disposizione 142).
- Le bevande alcoliche contenenti al massimo il 24% in volume di alcol (disposizione 144).
- Le bevande alcoliche contenenti più del 24% e al massimo il 70% di alcol in volume se contenute in imballaggi di capacità massima 250 L (vedi disposizione 145).
- L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale in modo tale che non possa liberare fibre (disposizione 168).
- Pile o batterie al Litio Metallico, o in lega di Litio, contenute o no in un equipaggiamento oppure imballate con un equipaggiamento ma solo se il contenuto di Litio metallico non supera 1 grammo per quanto riguarda le pile o i 2 grammi per quanto riguarda le batterie (vedi disposizione 188).
- Pile o batterie al Litio Ionico, contenute o no in un equipaggiamento oppure imballate con un equipaggiamento ma solo se l’energia erogabile dal dispositivo non supera i 20 Wh per le pile e i 100 Wh per le batterie (vedi disposizione 188).
- Le bombolette spray (Aerosol) di capacità non superiore a 50 mL contenenti gas non tossico (vedi disposizione 190).
- Lo zolfo in scaglie, pastiglie, perle, granuli (vedi disposizione 242).
- Le macchine frigorifere contenenti gas infiammabili e non tossici in quantità inferiore a 12 Kg (vedi disposizione 291).
- L’Azoto Liquido contenuto in recipienti criogenici aperti (Dewar) di capacità massima di 1 Litro (vedi disposizione 345).
- Strumenti e oggetti manufatti contenenti non più di 1 Kg di Mercurio (vedi disposizione 366).
- Merci pericolose solo per l’ambiente allo stato liquido classificate come UN 3082 se sono contenute in imballaggi di capacità non superiore a 5 Litri (vedi 2.10.2.7 IMDG).
- Merci pericolose solo per l’ambiente allo stato solido classificate come UN 3077 se sono contenute in imballaggi di capacità non superiore a 5 Kg (vedi 2.10.2.7 IMDG).
- Le miscele di Ipoclorito non contenenti più del 10% di Cloro attivo (disposizione 903).
- Lo Zirconio, secco, di spessore pari a 245 micron o superiore (disposizione 921).
- Farina di pesce acidificata e bagnata con più del 40% di acqua in massa oppure farina di pesce ricavata da pesce “bianco” con un contenuto di umidità non superiore al 12% e contenuto di grasso non superiore al 5% in massa oppure spedizioni di farina pesce con certificato riconosciuto dall’autorità competente, di spedizione, che riporti che il prodotto non ha proprietà autoriscaldanti (disposizione 928).
- Spedizioni di fieno compresso in balle con un contenuto di umidità inferiore al 14% trasportate in unità di trasporto merci chiuse e accompagnate da un certificato dello speditore dichiarante che il prodotto non presenta nessun pericolo della classe 4.1 nel trasporto e che il suo contenuto di umidità è inferiore al 14%.
- Le pile a bottone, o meno, e le batterie al Nickel-Idruro Metallico imballate insieme o contenute in un equipaggiamento. La deroga di applica anche per tutte le altre pile o batterie al Nickel-Idruro Metallico accuratamente imballate e protette da cortocircuito caricate in un’unità di trasporto merci in una quantità totale inferiore a 100 kg di massa lorda (disposizione 963)
Esiste poi una particolare deroga che consente di trasportare via mare merci pericolose in conformità all’ ADR, che è la fonte normativa per il trasporto di merci pericolose via strada, oppure al RID, che è la fonte normativa per il trasporto di merci pericolose via treno.
Nel dettaglio, al punto 10 del D.M. 303 del 7 aprile 2014 si afferma che a bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri è consentito, per i soli viaggi nazionali, il trasporto di merci pericolose in conformità all’ADR o alla normativa RID alle seguenti condizioni:
- per il trasporto di colli che questi siano caricati in contenitori o su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili o su carri ferroviari e che il viaggio abbia una durata inferiore alle 2h 30’;
- per il trasporto alla rinfusa che le merci siano caricate in veicoli stradali, carri ferroviari o contenitori, posti su veicoli stradali o carri ferroviari e che il viaggio abbia durata inferiore alle 2h30’;
- per il trasporto in cisterna che la merce sia caricata in veicoli cisterna, in carri cisterna ferroviari, in contenitori cisterna o in CGEM posti su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili o su carri ferroviari e che il viaggio abbia durata inferiore 2h.
Affinché si possa usufruire di tale deroga devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il viaggio venga effettuato solo in condizioni meteomarine favorevoli;
- sia riprodotta la marcatura “inquinante marino” o “marine pollutant”, se applicabile, in conformità al codice IMDG, tale informazione deve essere riportata sul documento di trasporto ADR o RID, per inciso si può presentare il documento di trasporto stradale o ferroviario all’autorità marittima invece della Multimodal Dangerous Goods Form che sarebbe il documento di trasporto marittimo in uso per le merci pericolose, in questo caso la presentazione di tale documentazione equivale alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 13 del D.lgs n.196 del 19-08-2005 relativamente alla presenza, a bordo della nave, di merci pericolose;
- siano rispettate le disposizioni riguardanti le merci pericolose ammissibili al trasporto secondo il codice IMDG;
- siano rispettate le disposizioni concernenti le operazioni di trasporto fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei colli sui veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi che può essere conforme all’ADR/RID;
- siano rispettate le eventuali limitazioni nonché le modalità di trasporto imposte dalle certificazioni di sicurezza della nave.
Per i trasporti, secondo la deroga sopra esposta, di merci pericolose in quantità limitata e/o in quantità esente si tenga conto che i trasporti di tali merci:
- non prevedono l’autorizzazione all’imbarco;
- non prevedono il nulla osta allo sbarco;
- non prevedono la consegna, prima dell’imbarco, al comandante, a cura del raccomandatario marittimo, delle schede di sicurezza chimica o dei documenti equivalenti che contengano appropriate informazioni, fornite dallo speditore, circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto;
- non prevedono di fornire, a cura dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo, i numeri di telefono, forniti degli speditori, per la gestione delle emergenze;
- prevedono una comunicazione scritta, a cura dell’interessato, alle autorità del porto d’imbarco che il trasporto è effettuato in regime di merci pericolose in quantità limitata o in quantità esente, il numero ONU, la designazione di trasporto, l’ubicazione a bordo del veicolo, il numero totale di persone a bordo, l’orario stimato di partenza; in questo caso la presentazione di tale documentazione equivale alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 13 del D.lgs n.196 del 19-08-2005 relativamente alla presenza, a bordo della nave, di merci pericolose;
- che la merce sia accompagnata dalla comunicazione, di cui al punto precedente, vistata dall’autorità del porto d’imbarco, tale comunicazione può essere richiesta dall’autorità marittima di sbarco.



