CORSI CQC

Si organizzano corsi di:

  • rinnovo della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) di durata 35h;
  • rilascio della QCQ (Carta di Qualificazione del Conducente) di durata 140h;
  • estensione dalla CQC merci alla CQC persone di durata 37.5 h;
  • estensione dalla CQC persone alla CQC merci di durata 37.5h.

I corsi sono tutti organizzati e tenuti in conformità alle normative vigenti.

I corsi si svolgono la sera dei giorni feriali oppure di sabato presso le autoscuole con cui è stata avviata una collaborazione nelle province di Varese, Milano, Monza, Alessandria e Lecco.

Per approfondimenti relativamente alla Carta di Qualificazione del Conducente si invita a leggere quanto segue.

La Carta di Qualificazione del Conducente cioè la cosiddetta “CQC” è stata introdotta con la direttiva n.2003/59/CE e recepita in Italia con il D.lgs n.286 del 21 novembre 2005, poi modificato dal D.lgs n.2 del 16 gennaio 2013), questo è un documento abilitativo, che si aggiunge alla patente, necessario per guidare veicoli che richiedo la patente C, CE, D  e DE.

La Carta di Qualificazione del Conducente non è richiesta per i conducenti dei:

  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  • veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  • veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Gli ultimi due casi riferiti ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista.

Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio sia che si tratti di attività per conto terzi.

La CQC si può conseguire:

  • per documentazione;
  • per esame.

Possono ottenere la CQC (carta di qualificazione del conducente) per documentazione i conducenti:

  • i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
    • di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008
    • di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
  • I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, equivalente:
    • alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data del 9 settembre 2008;
    • alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.

In tutti i casi sopra esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è la data del:

  • 9 settembre 2013, se la CQC (carta di qualificazione del conducente) richiesta abilita al trasporto di persone;
  • 9 settembre 2014, se la CQC (carta di qualificazione del conducente) richiesta abilita al trasporto di cose.

Chi non ha richiesto il CQC entro i termini previsti sopra può ottenere la CQC superando un esame solo dopo avere seguito un corso:

  • ordinario di 280h di cui 20h di guida per:
    • le persone di 18 anni in possesso della patente C o CE;
    • le persone di 21 anni in possesso della patente D o DE;
  • accelerato di 140h di cui 10h di guida per:
    • le persone di 18 anni in possesso della:
      • patente C1 con il vincolo che non si possono condurre  veicoli di massa superiore ai 75 quintali anche se trainanti un rimorchio di massa minore di 750 Kg;
      • patente C1E con il vincolo che non si possono guidare complessi di massa superiore ai 120 quintali di cui la motrice non può essere superiore ai 75 quintali;
  • le persone di 21 anni in possesso della:
    • della patente C o CE;
    • della patente D o DE con il vincolo che si possono condurre solo:
      • autobus in servizio di linea con percorrenza massima di 50 Km;
      • autobus in servizio NCC con al massimo 16 passeggeri ;
    • della patente:
      • D1 con il vincolo che si possono condurre solo autobus con un numero massimo di 16 passeggeri e lunghezza minore di 8 metri;
      • D1E con il vincolo che si possono guidare solo autobus con un numero massimo di 16 passeggeri e lunghezza minore di 8 metri con agganciato un rimorchio di massa superiore a 750 Kg;
  • le persone di 23 anni in possesso:
    • della patente D o DE.

L’esame si svolge presso l’Ufficio della Motorizzazione civile con due prove svolte tramite appositi questionari informatizzati con risposte tipo “vero” o “falso” , queste prove prevedono:

    • 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma comune;
    • 60 quiz da completare in 120 minuti (massimo 6 errori) sulla parte di programma specifico per CQC per trasporto persone o per CQC per trasporto cose a seconda dell’abilitazione richiesta.

L’esame deve essere svolto:

  • entro un anno dalla fine del corso, oltre tale termine è richiesta la presentazione di un nuovo corso;
  • non prima di un mese dalla data del precedente esame con esito negativo.

I conducenti titolari della CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica solo teorico della durata di 35h, questo corso funge da aggiornamento professionale per lo svolgimento delle funzioni di autista/camionista, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

Il corso per il rinnovo della CQC (carta di qualificazione del conducente) può essere effettuato:

  • a partire da 3 anni e mezzo (42 mesi) antecedenti la scadenza di validità della CQC (vedi punto 7.1 della circolare prot. n.7787 del 03/04/2014);
  • dopo la scadenza della CQC (carta di qualificazione del conducente) ma entro due anni, per inciso dopo la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o di cose o almeno non fino all’avvenuto rinnovo.

Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza.

Come già affermato oltre due anni dalla scadenza del documento si deve seguire il corso e superare l’esame previsto nel corso di rilascio, consegue che è preclusa la possibilità di guida professionale di veicoli per il trasporto di persone o di cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento dell’esame.

Per coloro in possesso della CQC persone e merci con scadenze differenti, di cui una delle due sia scaduta da oltre due anni per riottenere il titolo scaduto è richiesta, per l’abilitazione scaduta,  la partecipazione ad un corso di rilascio e il superamento dell’esame.

Per i soggetti in possesso della CQC persone e merci scaduti da oltre due anni bisogna seguire un corso di rilascio per entrambe le specializzazioni presentando due istanze separate.

Il titolare dell’abilitazione CQC può richiedere di revocare la propria abilitazione, la rinuncia comporta la decadenza dell’abilitazione stessa. Se l’interessato volesse poi avvalersene nuovamente, dovrà seguire la procedura ordinaria, ossia frequentare un corso di qualificazione iniziale e sostenere con esito positivo l’esame a fine corso.

La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento dell’età di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di guida di categoria D.

La validità della nuova CQC decorre:

  • dal giorno successivo a quello della normale scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 42 mesi precedenti la scadenza;
  • dalla data di rilascio dell’ attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC. In questo caso è precluso l’esercizio dell’attività di autotrasporto professionale di cose o persone dalla scadenza fino all’avvenuto rinnovo;
  • dalla data di superamento dell’esame, per la CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.

All’interno del Codice della Strada sono previste specifiche sanzioni in relazione alla CQC, si citano degli esempi:

  • In caso di mancato possesso della CQC si applica la sanzione prevista dall’articolo 116 comma 16 e 18 del Codice della Strada (Cds) che prevede una sanzione pecuniaria da 400 a 1602 euro  con sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni, al proprietario del veicolo, o a chi ne ha la materiale disponibilità, si applica la sanzione prevista dall’art. 116 c.14 per incauto affidamento di veicoli a persona senza CQC, la violazione prevede sanzione pecuniaria da 389 a 1561 euro. Si applica la sanzione di cui all’art. 116 c.16 e c.18 anche in caso di possesso di CQC con non idonea specializzazione. Per inciso la CQC merci è richiesta anche quando si guida un trattore stradale senza semirimorchio.
  • In caso di CQC non presente a bordo del mezzo si applica al conducente la sanzione prevista dall’articolo 180 comma 5 e 7 del Cds che prevede una sanzione pecuniaria da 41 a 169 euro.
  • In caso di guida con CQC scaduta si applica la sanzione prevista dall’articolo 126 comma 11 del Cds che prevede una sanzione pecuniaria da 155 a 625 euro e sanzione accessoria del ritiro del documento fino ad avvenuto rinnovo, il ritiro non può essere effettuato se il documento è distinto dalla patente. In caso di recidiva si applica la sanzione prevista dall’articolo 216 comma 6 del Cds che prevede il fermo del veicolo per 3 mesi, in caso di un’ulteriore infrazione si applica il sequestro del veicolo ai fini confisca.
ADRCORSI S.A.S. di Davide Claudio Francesco Aufiero & C.
P.IVA 03995510124
Cislago (VA)

+39.393.4034609
+39.02.23054012
(dalle ore 10 alle ore 16)

© Copyright :
ADRCORSI S.A.S. di Davide Claudio Francesco Aufiero & C