CORSI SUL TACHIGRAFO
Si organizzano corsi di durata di 8h in conformità al Decreto Dirigenziale 12.12.2016 prot. n. 215 presso la sede delle autoscuole per le quali è stata avviata una collaborazione oppure presso la sede dell’azienda di autotrasporto merci o persone che abbia almeno 35 autisti assunti a tempo indeterminato (Decreto Dirigenziale prot. n° 215 del 12/12/2016, art. 3, lett. e).
I corsi vengono svolti di sera nei giorni feriali oppure di sabato e/o domenica.
A seguito del corso vengono rilasciati, ad ogni partecipante, n.2 certificati firmati conformi all’allegato 5 del Decreto Dirigenziale 12-12-2016 prot.215, una copia aggiuntiva di tale certificato viene archiviata presso la sede dell’autoscuola.
Per approfondimenti relativamente agli obblighi delle aziende e sullo svolgimento del corso si invita a leggere quanto segue.
Come affermato dall’art.10 c.3 del reg.(CE) n. 561/2006 e dall’art.33 c.3 del reg. UE n. 165/2014 le aziende sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti oltre a ciò come affermato dall’art.33 c.1 del reg.UE n.156/2014 le imprese devono garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e delle istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, questo obbligo è vigente anche in mancanza di violazioni da parte dei conducenti e l’inadempienza prevede una sanzione a carico dell’azienda.
Le responsabilità delle imprese, relativamente alla normativa sociale, si concretizzano :
- garantendo che i propri conducenti ricevano una formazione specifica e che vengano istruiti adeguatamente per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi;
- attuando controlli periodici sul corretto uso del tachigrafo da parte dei propri conducenti;
- nel divieto di retribuire i conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate;
- nell’obbligo di organizzare l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni dei regolamenti in materia di tachigrafo e di tempi di guida;
- fornendo ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuando controlli regolari sulla loro attività delle prescrizioni (articolo 10, commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006).
Come affermato dall’art.10 c.3 del reg.561/2006 gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa, proprio per uniformare e standardizzare questi elementi di valutazione della responsabilità delle imprese in data 12 dicembre 2016 è stato emanato il Decreto Dirigenziale n.215 che reca disposizioni uniformi per l’attuazione di quanto previsto dall’art.10 c.2 del reg.561/2006 e dall’art.33 reg.165/2014.
Il citato decreto introduce con elemento di valutazione:
- che la società possano dimostrare di avere assolto all’obbligo di formazione dei conducenti facendo seguire agli stessi dei corsi di formazione normati dallo stesso decreto
- che le società possano dimostrare di avere assolto all’onere di informazione mediante il rilascio ai conducenti, che debbono controfirmarlo, di un documento scritto, avente validità annuale, contenente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento cui i conducenti devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e sul buon funzionamento del tachigrafo;
- che le società possano dimostrare di avere assolto agli oneri di controllo, mediante l’effettuazione di verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti, del cui esito va redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, da conservare presso la sede dell’impresa per almeno un anno.
Detto ciò le imprese applicando il decreto possono evitare di subire la sanzione prevista per violazione del comma 14 dell’art.174 che prevede sanzione pecuniaria da 327,00 a euro 1.305,00 (euro 436,00 a euro 1.740,00 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07:00) per ciascun dipendente.
I corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, hanno durata minima di 8 ore, il modulo formativo deve avere durata non inferiore a 2 ore.
I destinatari dei corsi di formazione sono tutti i conducenti individuati dal regolamento (CE) n. 561/2006, e quindi chiunque sia, anche solo occasionalmente, addetto alla guida di veicoli per i quali sia previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo.
Al termine del corso viene rilasciato ad ogni partecipante il certificato individuale di partecipazione, redatto su modello conforme all’allegato 5 del Decreto Dirigenziale 12.12.2016 prot. n. 215, della validità di cinque anni. Decorso tale termine, il certificato non è più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere di formazione.
Può frequentare ciascun corso di formazione un numero massimo di 40 partecipanti.