Si offre il servizio di gestore esterno all’autotrasporto merci o persone dietro sottoscrizione di regolare contratto.
Si ricorda come affermato dal comma 6-quater dell’art.11 del Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 che l’incarico di gestore dei trasporti, può essere ricoperto nell’ambito di una sola impresa.
Per approfondimenti relativamente al ruolo e alle responsabilità del Gestore Trasporto si invita a leggere quanto segue.
Le imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone o di merci per potere esercitare devono designare almeno un gestore dei trasporti, soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto in possesso dei requisiti di:
- Onorabilità.
- Idoneità professionale.
L’idoneità professionale si dimostra con il possesso di
- dell’attestato di idoneità professionale mediante il superamento di un esame, ovvero
- attestato di frequenza di un corso di formazione professionale, per i soggetti designati gestori nelle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
Il gestore può essere:
- interno come nel caso di un dipendente, del direttore, del proprietario dell’azienda, di un azionista, dell’amministratore dell’azienda;
- esterno ma solo se vi è un contratto scritto che indichi i compiti che questo deve svolgere effettivamente e continuamente e che indichi le sue responsabilità.
In capo al gestore incorrono le seguenti responsabilità:
- Responsabilità amministrativa.
Questa responsabilità si delinea in caso di istruzioni o disposizioni sbagliate dettate dal gestore come affermato dal comma 6 dell’art. 5 del Decreto Legge n. 395/2000 che individua i seguenti casi:
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
- guida in stato di ebbrezza,
- guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti,
- omissione di soccorso,
- esercizio abusivo della professione,
- sospensione della patente di guida per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio,
- eccedenza di carico superiore al dieci per cento della massa complessiva indicata nella carta di circolazione,
- violazioni di tempi di guida e riposo.
- Responsabilità civile.
Come previsto dal comma 2 dell’articolo 1176 del Codice Civile alle attività professionali può annoverarsi una responsabilità civile a causa di eventuali danni procurati all’azienda causati da imperizia, trascuratezza, negligenza o incompetenza, in caso di sanzioni per violazioni al Codice della Strada o per danni a terzi l’azienda potrà rivalersi nei confronti del gestore dei trasporti ove il medesimo risulti aver procurato, con la propria condotta non professionale, il danno aziendale.
- Responsabilità penale.
Tale tipo di responsabilità, che si ricorda essere di natura strettamente personale, può tuttavia delinearsi in caso la legge preveda casi di responsabilità oggettiva.
La cessazione dell’attività di gestore dei trasporti va comunicata da parte dell’azienda, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Entro 2 mesi da questa comunicazione il gestore mancante va sostituito pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e quindi la cancellazione dal REN (Registro Elettronico Nazionale)
In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l’impresa è tenuta a darne comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento all’Ufficio della Motorizzazione Civile . Vi sono 6 mesi, prorogabili di tre mesi, dalla comunicazione per sostituire il gestore pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e quindi la cancellazione dal REN (Registro Elettronico Nazionale).



