GESTORE AUTOTRASPORTO

Si offre il servizio di gestore esterno all’autotrasporto merci o persone dietro sottoscrizione di regolare contratto.

Si ricorda come affermato dal comma 6-quater dell’art.11 del Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 che l’incarico di ​ ​ gestore ​ ​dei ​ ​ trasporti, può essere ricoperto nell’ambito di una sola impresa.

Per approfondimenti relativamente al ruolo e alle responsabilità del Gestore Trasporto si invita a leggere quanto segue.

Le imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone o di merci per potere esercitare devono designare almeno un gestore​ ​dei ​ ​trasporti, soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di ​ ​trasporto in possesso dei requisiti di:

  • Onorabilità.
  • Idoneità professionale.

L’idoneità professionale si dimostra con il possesso di

  • dell’attestato di idoneità professionale mediante il superamento di un esame, ovvero
  • attestato di frequenza di un corso di formazione professionale, per i soggetti designati ​ ​ gestori ​ ​nelle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

Il gestore può essere:

  • interno come nel caso di un dipendente, del direttore, del proprietario dell’azienda, di un azionista, dell’amministratore dell’azienda;
  • esterno ma solo se vi è un contratto scritto che indichi i compiti che questo deve svolgere effettivamente e continuamente e che indichi le sue responsabilità.

In capo al gestore incorrono le seguenti responsabilità:

  • Responsabilità amministrativa.

Questa responsabilità si delinea in caso di istruzioni o disposizioni sbagliate dettate dal gestore come affermato dal comma 6 dell’art. 5 del Decreto Legge n. 395/2000 che individua i seguenti casi:

  • omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
  • guida in stato di ebbrezza,
  • guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti,
  • omissione di soccorso,
  • esercizio abusivo della professione,
  • sospensione della patente di guida per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio,
  • eccedenza di carico superiore al dieci per cento della massa complessiva indicata nella carta di circolazione,
  • violazioni di tempi di guida e riposo.
  • Responsabilità civile.

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 1176 del Codice Civile alle attività professionali può annoverarsi una responsabilità civile a causa di eventuali danni procurati all’azienda causati da imperizia, trascuratezza, negligenza o incompetenza, in caso di sanzioni per violazioni al Codice della Strada o per danni a terzi l’azienda potrà rivalersi nei confronti del ​ ​gestore ​ ​dei ​ ​ trasporti ​ ​ove il medesimo risulti aver procurato, con la propria condotta non professionale, il danno aziendale.

  • Responsabilità penale.

Tale tipo di responsabilità, che si ricorda essere di natura strettamente personale, può tuttavia delinearsi in caso la legge preveda casi di responsabilità oggettiva.

La cessazione dell’attività di ​ ​ gestore ​ ​dei ​ ​ trasporti ​ ​va comunicata da parte dell’azienda, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Entro 2 mesi da questa comunicazione il gestore mancante va sostituito pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e quindi la cancellazione dal REN (Registro Elettronico Nazionale)

In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del ​ ​ gestore ​ ​dei ​ ​ trasporti, l’impresa è tenuta  a darne comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento  all’Ufficio della Motorizzazione Civile . Vi sono 6 mesi, prorogabili di tre mesi, dalla comunicazione per sostituire il gestore pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e quindi la cancellazione dal REN (Registro Elettronico Nazionale).

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